La legge 24/12/2007, n. 244 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, ha sottoposto a nuove e più restrittive regole il conferimento di incarichi di collaborazione nella pubblica amministrazione, rafforzando le forme di pubblicità, prevedendo dei tetti di spesa e fissando il vincolo al possesso di più elevati requisiti professionali.
L'insieme delle nuove disposizioni, oltre che a rispondere a criteri di economicità, attua il principio della trasparenza dell'azione amministrativa, stabilito in via generale, come quello dell'economicità, dalla legge 07/08/1990 n. 241 e prevede un definito sistema sanzionatorio in caso di inadempimento.
Più in particolare, l'articolo n° 3, comma 18 della predetta legge 24/12/2007 n. 244 dispone che i contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante; mentre il successivo comma 54, nel ribadire l'onere della pubblicazione sul sito istituzionale dei provvedimenti relativi all'affidamento degli incarichi, sancisce che l'eventuale omissione costituisce illecito disciplinare e determina la responsabilità erariale del dirigente preposto.
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| elenco incarichi ottobre 2008.pdf | 24.06 KB |
| elenco incarichi novembre 2009.pdf | 21.86 KB |





